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All'onere di lire 500 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1968 si fa fronte, rispettivamente per lire 100 milioni, lire 200 milioni e per lire 200 milioni, mediante riduzione dei capitoli 1352, 1551 e 1735 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il medesimo esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 27 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
