Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. Leggi il testo vigente →
Nelle more del provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, e' autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente. Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964
