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Nelle more del provvedimenti previsti nell'articolo precedente, il Ministro per l'interno qualora sia necessario per consentire la corresponsione delle competenze al personale dipendente e per il funzionamento dei servizi pubblici, e' autorizzato a disporre anticipazioni sui contributi predetti, in misura non superiore al terzo dell'importo complessivo delle spese obbligatorie ordinarie e straordinarie ricorrenti, autorizzate nel bilancio precedente. Di tali anticipazioni sara' tenuto conto in sede di concessione dei contributi di cui all'articolo precedente.

Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art10 · fonte del testo