Per gli adempimenti previsti dai precedenti articoli 9 e 10 e' autorizzato lo stanziamento di lire 900 milioni nello stato di previsione della spesa del Ministero dello interno, da ripartirsi come appresso: esercizio finanziario 1963-64: lire 300 milioni; esercizio finanziario 1964-65: lire 300 milioni; esercizio finanziario 1965-66: lire 300 milioni.

Testo vigente dal 9 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art11 · fonte su Normattiva