((L'Azienda di Stato per le foreste demaniali e' autorizzata ad acquistare, nei termini e con le modalita' previste dagli articoli 111 e seguenti del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, nel territorio del comune di Erto e Casso, terreni nudi, pascolivi, seminativi, cespugliosi e boscati dichiarati inaccessibili per motivi di sicurezza, secondo un piano stabilito di concerto fra il Ministro per l'agricoltura e per le foreste ed il Ministro per i lavori pubblici, al fine di consentire l'attuazione di un'idonea sistemazione idraulico-forestale delle pendici. L'Azienda per le foreste demaniali puo' acquistare, su richiesta degli interessati, i terreni delle aziende indicate nel primo comma dell'articolo 21, corrispondendo, in luogo delle provvidenze previste dallo stesso articolo, il valore integrale che i terreni avevano anteriormente all'evento catastrofico)).

Testo vigente dal 21 giugno 1964

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art21ter · fonte su Normattiva