Art. 21-quater
((Ai coltivatori diretti, ai piccoli e medi proprietari, singoli od associati, che beneficino dei contributi di cui all'articolo 3 della legge 25 luglio 1952, n. 991, con le maggiorazioni previste dalla legge 2 giugno 1961, n. 454, possono essere concessi anche i mutui di cui all'articolo 2 della legge 25 luglio 1952, n. 991. I mutui possono essere concessi in misura non superiore alla (differenza tra l'importo della spesa riconosciuta ammissibile, per l'esecuzione delle opere di miglioramento, e il contributo concesso per le opere stesse. Per detti mutui e' concessa la garanzia dello Stato sino ad un ammontare complessivo del 90 per cento della perdita accertata)).
Testo vigente dal 21 giugno 1964
