La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a rateizzare in 40 annualita', senza interessi, il prezzo dei terreni che essa vendera' ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamita', siano costretti a trasferire altrove la propria attivita' professionale. La Cassa e' altresi' autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite. La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma e' attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.

Testo vigente dal 9 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art22 · fonte su Normattiva