La Cassa per la formazione della piccola proprieta' contadina e' autorizzata a rateizzare in 40 annualita', senza interessi, il prezzo dei terreni che essa vendera' ai coltivatori diretti che, in conseguenza della predetta calamita', siano costretti a trasferire altrove la propria attivita' professionale. La Cassa e' altresi' autorizzata ad assumere a proprio carico anche gli oneri accessori relativi a tali vendite. La sussistenza delle condizioni di cui al primo comma e' attestata dall'Ispettorato provinciale dell'agricoltura e dall'Ispettorato ripartimentale delle foreste.
Testo vigente dal 9 novembre 1963
