Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale e' autorizzato a sospendere fino al 31 dicembre 1964, con proprio decreto, da emanarsi di concerto con il Ministro per il tesoro, il pagamento dei contributi relativi alla pensione di invalidita' e vecchiaia e per la assistenza malattie a carico dei coltivatori diretti titolari di azienda residenti nei comuni di Longarone, Castellavazzo, Ospitale di Cadore, Soverzene in provincia di Belluno e Erto e Casso in provincia di Udine. Negli altri Comuni e localita' di cui all'articolo 1 della presente legge la sospensione potra' essere concessa a domanda degli interessati comunque danneggiati. A favore degli interessati sono provvisoriamente accreditati i contributi, il pagamento dei quali sia stato sospeso a norma del comma precedente.

Testo vigente dal 9 novembre 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art23 · fonte su Normattiva