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I piani regolatori adottati dalle Amministrazioni comunali saranno approvati con la procedura speciale prevista dagli articoli 21, comma quinto, sesto e settimo, e 23 della legge 5 ottobre 1962, n. 1431. Il Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per l'interno, su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e d'intesa con le Amministrazioni comunali interessate, determinera' i centri abitati che dovranno essere trasferiti. La spesa per le aree occorrenti per il trasferimento degli abitati ricadenti nel piano regolatore e' a totale carico dello Stato. I lavori da eseguire ai sensi del presente articolo e le espropriazioni delle aree occorrenti per il trasferimento degli abitati sono dichiarati di pubblica utilita' ed indifferibili ed urgenti a tutti gli effetti di legge indennita' di espropriazione viene, in ogni caso, determinata a norma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167. Il valore venale delle aeree di cui al secondo comma dell'articolo 12 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e' riferito alla data di due anni prima dell'entrata in vigore della presente legge. Con decreto del Ministro per i lavori pubblici saranno stabiliti i criteri per l'assegnazione delle aree ai privati.
Testo in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964
