A modifica dell'articolo 19 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 aprile 1947, n. 261, e del secondo comma dell'articolo 8 della legge 27 dicembre 1953, n. 968, ove gli altri comproprietari non avanzino domanda di ripristino entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il comproprietario che intende procedere al ripristino puo', nell'interesse ed in nome della comproprieta', presentare domanda, notificandola altresi' agli altri comproprietari, eseguire i lavori e riscuotere il contributo, impegnare la comproprieta' stessa nei confronti dell'Istituto nazionale per il finanziamento della ricostruzione e dell'ISES e di ogni altro Ente finanziario per l'assunzione di mutui ipotecari e per lo sconto delle annualita' di contributo statale. Lo Stato resta estraneo ai rapporti fra i comproprietari.

Testo vigente dal 8 agosto 1966

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urn:nir:stato:legge:1966-07-13;610~art9 · fonte su Normattiva