Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1964 al 9 luglio 1966. Leggi il testo vigente →

((Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte del competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori. A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordato anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori. La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste)).

Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 9 luglio 1966

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 21 giugno 1964

Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. 112 parole tolte, 80 parole aggiunte.

Ai fini della commisurazione tolto: dei contributi di cui all'articolo 4 aggiunto: del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento tolto: della approvazione della perizia. In ogni caso le unita' immobiliari ricostruite - ed, in quanto possibile, le unita', immobiliari riparate - devono almeno essere conformi alle prescrizioni dello articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sara' commisurato alla spesa necessaria, entro il limite di cui all'articolo 4. aggiunto: dell'approvazione della perizia. I contributi previsti tolto: dalla presente legge aggiunto: dal precedente articolo 4 possono essere concessi tolto: purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente Ufficio del genio civile e questo abbia proceduto allo accertamento del danno aggiunto: previo accertamento da parte del competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori. A coloro ai quali sono stati concessi tolto: i contributi previsti dalla presente leggetolto: , saranno, aggiunto: sono, a richiesta, tolto: accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dello ammontare aggiunto: accordato anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte tolto: verra' aggiunto: viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori. La concessione tolto: dei contributi di cui all'articolo precedente aggiunto: di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai tolto: competenti provveditori regionali aggiunto: Provveditorati alle opere pubbliche aggiunto: di Venezia e di Trieste.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-11-04;1457~art5 · fonte del testo