Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 giugno 1964 al 9 luglio 1966. Leggi il testo vigente →
((Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. I contributi previsti dal precedente articolo 4 possono essere concessi previo accertamento da parte del competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori. A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordato anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori. La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste)).
Testo in vigore dal 21 giugno 1964 al 9 luglio 1966
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1963 al 21 giugno 1964. 112 parole tolte, 80 parole aggiunte.
Ai fini della commisurazionetolto: dei contributi di cui all'articolo 4aggiunto: del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momentotolto: della approvazione della perizia. In ogni caso le unita' immobiliari ricostruite - ed, in quanto possibile, le unita', immobiliari riparate - devono almeno essere conformi alle prescrizioni dello articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715, secondo le esigenze del nucleo familiare, e il contributo sara' commisurato alla spesa necessaria, entro il limite di cui all'articolo 4.aggiunto: dell'approvazione della perizia. I contributi previstitolto: dalla presente leggeaggiunto: dal precedente articolo 4 possono essere concessitolto: purche' gli interessati, prima dell'inizio dei lavori, ne abbiano dato comunicazione al competente Ufficio del genio civile e questo abbia proceduto allo accertamento del dannoaggiunto: previo accertamento da parte del competenti uffici del Genio civile del valore dei fabbricati danneggiati o distrutti e previa denuncia dell'interessato di inizio dei lavori. A coloro ai quali sono stati concessitolto: i contributi previsti dalla presente leggetolto: , saranno,aggiunto: sono, a richiesta,tolto: accordate anticipazioni non inferiori al 30 per cento dello ammontareaggiunto: accordato anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente partetolto: verra'aggiunto: viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori. La concessionetolto: dei contributi di cui all'articolo precedenteaggiunto: di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata aitolto: competenti provveditori regionaliaggiunto: Provveditorati alle opere pubblicheaggiunto: di Venezia e di Trieste.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.