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Ai fini della commisurazione del contributo previsto dal precedente articolo 4, la spesa per la ricostruzione o riparazione dei fabbricati distrutti, danneggiati o trasferiti, viene determinata secondo i prezzi vigenti al momento dell'approvazione della perizia. ((Per la concessione dei contributi previsti dal precedente art. 4 l'interessato dovra' presentare all'Ufficio del genio civile, unitamente alla denuncia di inizio dei lavori, una dichiarazione sulla consistenza numerica e destinazione, prima della catastrofe, dei vani dello immobile distrutto, danneggiato o da trasferire. La dichiarazione dovra' essere convalidata dall'Ufficio tecnico erariale o dal sindaco del Comune, qualora la convalida non sia possibile da parte dell'Ufficio tecnico erariale Nei casi previsti dall'articolo 2 della legge 26 giugno 1965, n. 785, i contributi saranno corrisposti nella misura massima prevista dall'art. 4 sub articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, quando venga accertato il loro totale impiego nella costruzione dell'opera progettata)). A coloro ai quali sono stati concessi contributi previsti dalla presente legge sono, a richiesta, accordato anticipazioni pari al 50 per cento dell'ammontare del contributo per l'esecuzione delle opere; la rimanente parte viene erogata secondo gli stati di avanzamento dei lavori. La concessione di contributi prevista dall'articolo precedente, nonche' l'approvazione delle opere di cui al precedente articolo 2, in deroga ai limiti di competenza per valore e territoriale, e' demandata ai Provveditorati alle opere pubbliche di Venezia e di Trieste.
Testo in vigore dal 9 luglio 1966 al 2 giugno 1983
