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Il Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento, costituito ai sensi dell'art. 18 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito, con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, avvalendosi delle somme ricavate con il collocamento di sue obbligazioni ventennali rimborsabili a decorrere dal nono anno, provvede a concedere mutui della durata di anni venti, fino alla somma di lire 10 miliardi, al tasso del 3 per cento, agli agricoltori le cui aziende siano state gravemente danneggiate negli impianti di olivi dalle nevicate e gelate dell'annata agraria 1955-56. L'importo del mutuo deve essere destinato al ripristino dell'efficienza produttiva degli impianti olivicoli. Le obbligazioni di cui al primo comma del presente articolo sono assistite dalla garanzia statale per il rimborso del capitale e per il pagamento degli interessi.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art1 · fonte del testo