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Nelle zone di cui all'art. 2 della presente legge, ai titolari di partite catastali, il cui reddito dominicale imponibile complessivo sia catastalmente attribuibile per almeno il 40 per cento alla coltura dell'olivo, l'Intendente di finanza concede la rateizzazione in sessanta rate bimestrali delle imposte, sovraimposte e addizionali sui redditi dominicali ed agrari dovute per gli esercizi finanziari fino al 30 giugno 1959. La maggiore rateizzazione e' concessa su domanda degli interessati, da presentarsi, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti interministeriali previsti dall'art. 2 della presente legge.
Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008
