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Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per il tesoro saranno delimitate le zone nelle quali, avuto riguardo alla gravita' dei danni sofferti dagli oliveti per effetto delle nevicate e gelate verificatesi nell'annata agraria; 1955-56, le aziende agricole sono ammesse a fruire delle agevolazioni creditizie di cui all'art. 1 della presente legge.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art2 · fonte del testo