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Gli atti ed i contratti relativi ai mutui di cui all'art. 1 della presente legge sono esenti dalle tasse di bollo e dalle imposte di registro ed ipotecarie salvo gli emolumenti spettanti ai conservatori dei registri immobiliari. Gli onorari notarili, per gli atti notarili ed i contratti predetti, sono ridotti alla misura di un quarto.

Testo in vigore dal 17 dicembre 1957 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1957-12-03;1178~art9 · fonte del testo