Art. 1
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E' data facolta' al Ministro per l'agricoltura e le foreste di concedere speciali contributi per agevolare la costruzione e l'attrezzamento di sylos e di magazzini da cereali, nonche' il riattamento e l'adattamento di locali destinati o da destinarsi a tale uso. Le domande per l'assegnazione del contributo dovranno essere presentate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste insieme al progetto tecnico e al piano finanziario delle opere. Detti contributi saranno concessi, a giudizio insindacabile del Ministro per l'agricoltura e le foreste, previo parere dell'ispettore agrario regionale, tenuto conto della convenienza tecnica ed economica dell'opera e della loro ubicazione, nella misura del 25 per cento della spesa prevista. Nel caso in cui sia necessario ricorrere al credito, per la provvista del 50 per cento della spesa preveduta, potra' essere altresi' concesso un contributo nel pagamento dei relativi interessi, nella misura del 2,50 per cento annuo scalare, per non oltre 25 anni.
Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 22 dicembre 2008
