Art. 2
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Il contributo del 25 per cento nella spesa potra' essere corrisposto in un numero di annualita' costanti non superiori a 25 anni, comprensive di una quota di capitale e di interessi, in ragione questi ultimi del tasso vigente all'atto della liquidazione del contributo per i mutui ordinari della Cassa depositi e prestiti aumentato dell'uno per cento. La liquidazione del contributo avra' luogo gradualmente, in relazione allo stato di avanzamento dei lavori vistati dagli ispettori regionali agrari i quali provvederanno altresi' al collaudo dell'opera. Il contributo sara' commisurato al costo effettivo nelle opere, ma non potra' in ogni modo superare il preventivo di cui all'art. 1.
Testo in vigore dal 1 luglio 1932 al 22 dicembre 2008
