Ai connazionali rimpatriati dall'Egitto in conseguenza degli avvenimenti ivi verificatisi nell'ottobre 1956 ed a quelli temporaneamente assenti dall'Egitto cui gli avvenimenti stessi hanno reso impossibile il ritorno, nonche' a quelli rimpatriati dalla Tunisia dal gennaio 1959, per la situazione determinatasi nei loro confronti a seguito dei provvedimenti di carattere generale entrati in vigore in quel Paese e sempre che siano in possesso del relativo attestato rilasciato dalle autorita' consolari, sono estese tutte le provvidenze spettanti ai profughi secondo le leggi 4 marzo 1952, n. 137, e successive. Tali provvidenze sono estese anche ai connazionali rimpatriati dalla Tunisia successivamente alla data di cessazione del protettorato francese e prima della data del 1 gennaio 1959, purche' in possesso di una attestazione del Ministero degli affari esteri comprovante che essi sono stati costretti ad abbandonare la Tunisia per motivi di emergenza indipendenti dalla loro volonta'. Le provvidenze stesse sono, inoltre, estese ai connazionali, gia' dipendenti, dalla soppressa Amministrazione internazionale di Tangeri, i quali abbiano dovuto lasciare quel territorio e rimpatriare a causa della nuova situazione creatasi con la cessazione della Amministrazione Internazionale e sempre che siano in possesso di un attestato, comprovante tale loro condizione, rilasciato dal Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 15 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-25;1306~art1 · fonte del testo