I connazionali che rimpatriano dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeti in conseguenza degli avvenimenti indicati nell'articolo 1 sono ammessi a fruire della esenzione dal pagamento dei diritti di confine per le attrezzature, per i macchinari, per i veicoli ed i materiali in genere di loro pertinenza, dei quali si servivano nei detti Paesi per l'esercizio delle loro attivita' economiche e professionali, La concessione e' consentita dalle Dogane su domanda degli interessati da presentarsi, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge oppure, qualora il rimpatrio non sia ancora avvenuto, entro sei mesi dalla sua effettuazione. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle importazioni gia' effettuate, per le quali non e' dovuto il rimborso dei diritti di confine corrisposti.

Testo vigente dal 15 novembre 1960

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urn:nir:stato:legge:1960-10-25;1306~art2 · fonte del testo