I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.
Testo vigente dal 15 novembre 1960
I benefici di cui alla presente legge avranno termine con la cessazione delle analoghe provvidenze stabilite dalle vigenti disposizioni in materia di assistenza in favore dei profughi.
Testo vigente dal 15 novembre 1960
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1960-10-25;1306~art3 · fonte del testo