Per la corresponsione dei contributi di cui all'art. 1 della presente legge e' autorizzata la spesa di lire cinque miliardi. Detta somma sara' stanziata nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e le foreste in ragione di lire un miliardo per l'esercizio 1955-56, di lire tre miliardi per l'esercizio 1956-57 e di lire un miliardo per l'esercizio 1957-58.

Testo vigente dal 30 dicembre 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-12-23;1309~art5 · fonte del testo