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All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, di lire 200 milioni per l'anno finanziario 1968 e di lire 800 milioni per gli anni finanziari successivi, si provvedera' con gli stanziamenti previsti dall'articolo 2 della legge 31 ottobre 1966, n. 942, concernente il finanziamento del piano di sviluppo della scuola nel quinquennio dal 1966 al 1970. Gli stanziamenti previsti per gli anni finanziari 1968, 1969 e 1970 dagli articoli 2 e 8 della predetta legge 31 ottobre 1966, n. 942, sono rispettivamente aumentati e diminuiti dei seguenti importi: lire 200 milioni per lo anno 1968 e lire 800 milioni per gli anni 1969 e 1970. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio per l'applicazione della presente legge.
Testo in vigore dal 26 aprile 1968 al 16 dicembre 2010
