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Il Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con il Ministro per il tesoro, e' autorizzato altresi' ad accordare alle imprese minerarie, fino ad una spesa massima complessiva di lire nove miliardi, finanziamenti per l'esecuzione dei lavori di riorganizzazione e di sviluppo delle miniere zolfifere, concesse ai termini del decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Testo in vigore dal 7 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-08-12;748~art3 · fonte del testo