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Le istanze per i finanziamenti previsti nell'articolo precedente devono essere presentate al Ministero della industria e del commercio entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e sono sottoposte all'esame tecnico-economico di una Commissione nominata dal Ministro per l'industria e per il commercio e composta di un massimo di undici membri, uno dei quali in rappresentanza dell'Ente Zolfi italiani, due in rappresentanza dei lavoratori e due dei datori di lavoro designati dalle rispettive organizzazioni sindacali a carattere nazionale. Partecipa alle riunioni di detta Commissione, con diritto di voto, un rappresentante della Regione siciliana quando debbano essere prese in esame istanze concernenti miniere siciliane.

Testo in vigore dal 7 settembre 1951 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1951-08-12;748~art4 · fonte del testo