Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 7 settembre 1951 al 16 dicembre 2010. 105 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Il Ministro per il tesoro, di concerto con il Ministro per l'industria e per il commercio, e' autorizzato a concedere all'Ente Zolfi italiani (E.Z.I.) un contributo di L. 950.000.000 per il compimento di studi geologici, prospezioni geofisiche, sondaggi e, in genere, lavori di ricerca concernenti le miniere di zolfo, nonche' di studi e impianti sperimentali di estrazione dello zolfo dal minerale o di utilizzazione dell'anidride solforosa ed, in genere, lavori e studi utili all'incremento e al riordinamento dell'industria zolfifera. Si applica a favore dell'E.Z.I. l'art. 16, secondo e terzo comma del regio decreto-legge 29 luglio 1927, numero 1443.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-08-12;748~art6 · fonte del testo