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Il Ministero dei lavori pubblici e' autorizzato a provvedere, in dipendenza delle calamita' predette, all'esecuzione di opere a difesa degli abitati contro le mareggiate, a termini della legge 14 luglio 1907, n. 542.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-28;31~art3 · fonte del testo