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Per l'applicazione delle disposizioni contenute nei precedenti articoli e' autorizzata la spesa di lire 8 miliardi da stanziarsi nel bilancio del Ministero dei lavori pubblici, per lire due miliardi nell'esercizio 1959-60 e per lire tre miliardi in ciascuno degli esercizi 1960-61 e 1961-62.
Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 22 dicembre 2008
