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Il Ministro per i lavori pubblici e' autorizzato ad assumere impegni sulle cifre, di cui all'art. 5, gia' nel primo anno di applicazione della presente legge.

Testo in vigore dal 22 febbraio 1960 al 2 dicembre 1960

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-01-28;31~art6 · fonte del testo