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Il personale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' in servizio per l'insegnamento della musica e del canto nelle scuole elementari governative speciali per ciechi, e' inquadrato nel ruolo speciale degli insegnanti di musica e canto purche' in possesso dei seguenti requisiti:
- a)essere fornito del diploma di composizione o di musica corale e direzione di coro o di organo o di pianoforte;
- b)aver prestato servizio in scuole elementari statali o parificate per ciechi per almeno tre anni scolastici nel decennio immediatamente precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, riportando per almeno due anni la qualifica di "ottimo" e, per gli altri anni, una qualifica non inferiore a "distinto". Il passaggio in ruolo del personale di cui al presente articolo diventa definitivo dopo un anno di prova ed in seguito a favorevole esito di speciale ispezione.
Testo in vigore dal 23 marzo 1960 al 22 dicembre 2008
