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Al personale che otterra' l'inquadramento a norma dei precedenti articoli 5 e 6, sara' riconosciuta un'anzianita', agli effetti dell'inquadramento stesso, corrispondente al servizio prestato nelle scuole statali o parificate per ciechi. Detto servizio sara' valutato secondo le norme di cui all'art. 157 del testo unico delle leggi sulla istruzione elementare approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, e successive disposizioni.
Testo in vigore dal 23 marzo 1960 al 22 dicembre 2008
