Art. 2 — Fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio
A decorrere dal 1 gennaio 2003 e' istituito un fondo per la concessione di un assegno sostitutivo ai grandi invalidi di guerra o per servizio che non possano piu' fruire dell'accompagnatore militare o dell'accompagnatore del servizio civile.
Testo vigente dal 31 dicembre 2002
