Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale

Art. 16 — Contributo per nuovi investimenti

Alle imprese ammesse ai contributi per l'attivita' di costruzione e riparazione navale che, in conformita' alle indicazioni contenute nel piano di settore per l'industria cantieristica, effettuano investimenti destinati a rendere piu' efficiente l'organizzazione produttiva, a razionalizzare l'assetto impiantistico o a migliorare le condizioni di lavoro ambientale, puo' essere concesso un contributo pari al 20 per cento dei relativi importi.

Testo vigente dal 25 agosto 1982

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art16 · fonte su Normattiva