Per l'attuazione della presente legge e' autorizzata, per l'anno 1984, la maggiore spesa di lire 20.000 milioni destinata quanto a:
- a)lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui agli articoli 3, 11, 12 e 13 della legge 14 agosto 1982, n. 599;
- b)lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 1 della legge 14 agosto 1982, n. 598;
- c)lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 8 della presente legge ed all'articolo 16 della legge 14 agosto 1982, n. 599;
- d)lire 5.000 milioni alla concessione dei contributi di cui all'articolo 10 della presente legge.
Testo vigente dal 5 aprile 1985
