Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale

Art. 23 — Obbligo della certificazione dei bilanci

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Le imprese che beneficiano dei contributi previsti dalla presente legge dovranno presentare annualmente al Ministero della marina mercantile il bilancio certificato da societa' di revisione all'uopo autorizzate ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Il primo bilancio certificato sara' quello relativo all'esercizio successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge. Senza pregiudizio per la erogazione, a titolo provvisorio, degli anticipi di cui all'articolo 10, la mancata presentazione del bilancio annuale certificato comporta la decadenza dal contributo. Per i soggetti non tenuti alla redazione del bilancio, l'obbligo della certificazione deve ritenersi riferito alle risultanze contabili.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 20 aprile 1985

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art23 · fonte su Normattiva