Provvidenze in favore dell'industria cantieristica navale

Art. 8 — Termine di ultimazione dei lavori

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Le costruzioni navali per le quali sia stata chiesta la concessione del contributo devono essere ultimate entro ventiquattro mesi dal loro inizio. Il termine di cui sopra puo' essere prorogato dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove ne sia fatta richiesta prima della scadenza e venga accertato che l'inosservanza e' dovuta a causa non imputabile al cantiere ovvero a ragioni esclusivamente di ordine tecnico in relazione alle caratteristiche della costruzione navale. L'inosservanza del termine di ultimazione dei lavori determina la decadenza dal contributo.

Testo in vigore dal 25 agosto 1982 al 28 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1982-08-14;599~art8 · fonte su Normattiva