Art. 14
Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idro-geologica e di consolidamento dei terreni, nonche' per le opere di ricostruzione in sito e fuori sito, nonche' tutti gli altri interventi attuati in base alla presente legge sono dichiarati di pubblica utilita' urgenti ed indifferibili.
Testo vigente dal 7 maggio 1983
