Le facilitazioni a favore dei trasporti sulle ferrovie dello Stato di carta in rotoli di produzione nazionale per giornali quotidiani indirizzati alle rispettive amministrazioni, o per loro conto, alle Unioni editori giornali, gia' previste dalla sospesa tariffa eccezionale numero 422 P.V., vengono ristabilite a favore dei predetti trasporti, prescindendo dalla condizione della provenienza nazionale della merce. E' concessa la riduzione del 50 per cento sull'importo degli abbonamenti ordinari di qualsiasi chilometraggio per gli ispettori dei giornali quotidiani limitatamente a due abbonamenti per ogni quotidiano. E' ripristinata la tariffa di lire una, gia' prevista dal decreto legislativo 21 gennaio 1946, n. 6, per la spedizione degli estratti conto delle Amministrazioni dei giornali quotidiani e periodici di cui all'art. 1 e per le cedole di commissione libraria indirizzate alle Amministrazioni dei quotidiani medesimi. Le prenotazioni e gli abbonamenti alle conversazioni interurbane per conto dei quotidiani, nonche' i canoni di abbonamento per comunicazioni telegrafiche a mezzo di telescriventi per conto dei quotidiani sono esenti dagli aumenti disposti dal decreto legislativo 10 aprile 1947, n. 189, e successivi.

Testo vigente dal 9 agosto 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-08-01;482~art2 · fonte del testo