Le tasse dovute al Ministero dei trasporti - Amministrazione delle ferrovie dello Stato - per l'effettuazione dei trasporti sopra citati, computate a norma di tariffa, saranno rimborsate all'Amministrazione predetta dal Ministero del tesoro. Per il recupero delle somme relative alle tasse di cui al comma precedente verra' provveduto dall'Amministrazione ferroviaria mediante conti di debito intestati al Ministero del tesoro, da presentarsi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Testo vigente dal 12 dicembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-11-21;962~art2 · fonte del testo