L'assegno di cui all'articolo 1 non spetta al coniuge separato con sentenza passata in giudicato, o divorziato, a meno che la sentenza di separazione o di divorzio non ponga l'obbligo del mantenimento o soltanto quello di prestare gli alimenti a carico dell'altro coniuge.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;248~art5 · fonte su Normattiva