Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo 1 provvede, con separata gestione, l'INAIL secondo le modalita' previste per la erogazione delle rendite dal titolo I del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Le spese di gestione sono a totale carico dell'INAIL.

Testo vigente dal 17 maggio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;248~art6 · fonte su Normattiva