I lavori da eseguirsi a norma della presente legge sono dichiarati di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti di legge. Ai lavori medesimi non si applicano le disposizioni degli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 13, 14 e 15 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
Testo vigente dal 19 gennaio 1952
