Ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, le opere tutte, principali ed accessorie, da eseguirsi con i finanziamenti previsti dalla presente legge, sono dichiarate di pubblica utilita', urgenti ed indifferibili.

Testo vigente dal 24 settembre 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-31;1085~art6 · fonte del testo