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La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzati a partecipare al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso, anche in deroga al proprio statuto.

Testo in vigore dal 23 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1090~art3 · fonte del testo