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La Cassa depositi e prestiti e la Direzione generale degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro sono autorizzati a partecipare al capitale del Consorzio nazionale per il credito agrario di miglioramento e ad acquistare le obbligazioni emesse dal Consorzio stesso, anche in deroga al proprio statuto.
Testo in vigore dal 23 agosto 1952 al 22 dicembre 2008
