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E' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1951-52, della somma di lire 366.500.000 sulla quota degli utili accantonati presso la Cassa depositi e prestiti, a tutto il 1950, di spettanza della Cassa di colonizzazione dell'Agro Romano. Su detta quota e su quella che sara' accantonata a tutto il 1951 e' autorizzato il versamento al Tesoro dello Stato, nell'esercizio 1952-53, della somma di lire 400 milioni. Agli oneri dipendenti dall'applicazione della presente legge, negli esercizi 1951-52 e 1952-53 si fara' fronte, rispettivamente, con le entrate di cui al primo e al secondo comma del presente articolo.

Testo in vigore dal 23 agosto 1952 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1952-07-31;1090~art5 · fonte del testo