L'articolo 1 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' sostituito dal seguente: "Ai fini della concessione del trattamento privilegiato di pensione ai dipendenti civili e militari dello Stato, la classificazione delle mutilazioni e infermita', dipendenti da causa di servizio ordinario, si effettua applicando, secondo i casi, le tabelle A, B ed F1 annesse alla legge 18 marzo 1968, n. 313, nonche' le tabelle E ed F annesse alla legge 28 luglio 1971, n. 585. Per la determinazione del trattamento complessivo spettante in caso di coesistenza di piu' infermita' si applicano le disposizioni previste dagli articoli 17 e 18 della citata legge 18 marzo 1968, n. 313, nel testo risultante a seguito delle aggiunte disposte con l'articolo 4 della citata legge 28 luglio 1971, n. 585".

Testo vigente dal 18 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;168~art1 · fonte su Normattiva