Art. 4 — Assegno rinnovabile
Le disposizioni previste dall'articolo 68 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come modificato dall'articolo 1 della legge 26 aprile 1974, n. 168, si applicano anche per quanto riguarda le concessioni pensionistiche a favore dei congiunti nei casi di inabilita' temporanea.
Testo vigente dal 13 agosto 1975
