Il primo comma dell'articolo 7 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, e' sostituito dal seguente: "Il titolare di pensione o assegno privilegiati ordinari di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

  • a)di L. 72.000 per la moglie convivente;
  • b)di L. 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".

Testo vigente dal 18 maggio 1974

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urn:nir:stato:legge:1974-04-26;168~art6 · fonte su Normattiva