Nuove provvidenze in materia di pensioni di guerra

Art. 6 — Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria

Il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' sostituito dal seguente: "L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:

  • a)di lire 72.000 per la moglie convivente;
  • b)di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".

Testo vigente dal 12 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;585~art6 · fonte su Normattiva