Art. 6 — Aumenti di integrazione per gli invalidi di 1ª categoria
Il primo comma dell'articolo 24 della legge 18 marzo 1968, n. 313, e' sostituito dal seguente: "L'invalido provvisto di pensione o di assegno di prima categoria ha diritto di conseguire, su domanda, a titolo di integrazione, un aumento annuo:
- a)di lire 72.000 per la moglie convivente;
- b)di lire 72.000 per ciascuno dei figli, finche' minorenni ed inoltre nubili, se di sesso femminile".
Testo vigente dal 12 agosto 1971
