Il trattamento alle vedove ed ai figli dei mutilati e invalidi di prima categoria di cui all'articolo 13 della legge 25 febbraio 1971, n. 95, deceduti posteriormente al 31 dicembre 1972 si intende applicabile nella misura degli assegni previsti dalla presente legge e dalle eventuali modifiche successive.
Testo vigente dal 18 maggio 1974
