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I mutilati ed invalidi per servizio ordinario, titolari di pensioni od assegni privilegiati ordinari per minorazioni dalla seconda all'ottava categoria, della tabella A. annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, con eta' inferiore a 60 anni compiuti, che siano incollocabili ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, in quanto per la natura ed il grado della loro invalidita' possono riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumita' dei compagni di lavoro od alla sicurezza degli impianti e che risultino effettivamente incollocati, vengono ascritti alla prima categoria senza assegni di superinvalidita' e fruiscono del trattamento totale corrispondente. Al raggiungimento del 60° anno ai mutilati ed invalidi per servizio, che abbiano beneficiato del trattamento di prima categoria per incollocabilita', viene corrisposto, oltre all'assegno di previdenza, di cui al successivo articolo 3, un assegno corrispondente alla pensione minima dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, di cui all'articolo 10 lettera a) della legge 4 aprile 1952, n. 218 e successive modificazioni. Il trattamento di incollocabilita' previsto dai precedenti commi 6 concesso, sospeso o revocato secondo le modalita' stabilite dalla legislazione concernente i mutilati e gli invalidi di guerra.
Testo in vigore dal 28 maggio 1965 al 11 aprile 1971
